Art. 15

LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

In vigore dal 1 giu 1962
Gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, ed alla legge 1 luglio 1955, n. 556, non sono tenuti ai pagamento di nessuna somma a titolo di rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per riparazioni eseguite a causa di danni di guerra. L'Istituto autonomo per le case popolari di Messina è esonerato dal rimborso della quota della spesa sostenuta dallo Stato per il ripristino degli alloggi per terremotati di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, colpiti dagli eventi bellici. La disposizione dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, si applica anche agli assegnatari di alloggi per terremotati di Reggio Calabria, nonchè di alloggi dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato costruiti a Messina e Reggio Calabria con i proventi dell'addizionale-terremoto.
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