Art. 19

LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

In vigore dal 1 giu 1962
Le norme di cui agli , ultimo comma, sono applicabili, a richiesta degli assegnatari interessati, anche agli alloggi ceduti in proprietà, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.
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