Art. 20
LEGGE 27 aprile 1962, n. 231
In vigore dal 1 giu 1962
L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente.
"È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le presenti norme".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 aprile 1962
GRONCHI
FANFANI - SULLO - BOSCO - TAVIANI - LA MALFA - trabucchi - TREMELLONI - ANDREOTTI - MATTARELLA - SPALLINO - BERTINELLI
Visto, il Guardasigilli: BOSCO
Storico versioni
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