Art. 20 · LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

Art. 20

LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

In vigore dal 1 giu 1962
L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente. "È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le presenti norme". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 aprile 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO - BOSCO - TAVIANI - LA MALFA - trabucchi - TREMELLONI - ANDREOTTI - MATTARELLA - SPALLINO - BERTINELLI Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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