Art. 11

LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

In vigore dal 1 giu 1962
Il terzo comma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dai seguenti: "Le somme ricavate dall'alienazione di tutti gli altri alloggi saranno versate in conti correnti speciali presso la Cassa depositi e prestiti per essere destinate: a) per estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli alloggi alienati al netto dei contributi statali, che continueranno ad essere corrisposti all'ente finanziatore da parte del Ministero dei lavori pubblici; b) per estinzione di altre passività di gestione inerenti agli alloggi alienati; c) per costruzione di nuovi alloggi di tipo popolare da parte degli enti già, proprietari degli alloggi alienati. La costruzione di nuovi alloggi di cui alla lettera c) sarà effettuata in base a programmi esecutivi da approvarsi dal Ministro per i lavori pubblici".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1962-04-27;231#art-11

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo