Art. 9

LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

In vigore dal 1 giu 1962
Il primo e il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sostituiti dai seguenti: "A decorrere dal mese successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di vendita degli alloggi di uno stabile l'amministrazione di questo passa al condominio costituito in base alle vigenti norme del Codice civile. L'Assemblea del condominio stabilirà il regolamento sulla scorta di uno schema predisposto dal Ministero dei lavori pubblici. Tale regolamento dovrà avere l'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, che si intenderà tacitamente accordata dopo 90 giorni dalla trasmissione".
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