Art. 5
LEGGE 27 aprile 1962, n. 231
In vigore dal 1 giu 1962
All' del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è aggiunto il seguente comma:
"Per gli edifici costruiti con il contributo dello Stato ed ultimati dopo il 1 luglio 1961 il valore venale degli alloggi deve essere pari al costo al netto dei contributi statali".
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