Art. 2

LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

In vigore dal 1 giu 1962
L', primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dai seguenti: "Nella attuazione delle presenti norme deve essere esclusa dalla cessione in proprietà una quota pari al venti per cento degli alloggi di proprietà delle Province, dei Comuni, degli Istituti autonomi per le case popolari, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici ed una quota pari al trenta per cento degli alloggi dell'Istituto nazionale per le case agli impiegati dello Stato. Coloro i quali restano esclusi dalla possibilità di riscatto a causa della costituzione della quota di riserva prevista dal precedente comma hanno diritto di priorità nelle successive assegnazioni di alloggi a riscatto". L', quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente: "Le attribuzioni previste dal precedente comma spettano al Ministro per i trasporti, per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ed al Ministro per le poste e le telecomunicazioni per quanto riguarda gli alloggi dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
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