Art. 8

LEGGE 27 aprile 1962, n. 231

In vigore dal 1 giu 1962
Il secondo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente: "Il divieto stabilito dal comma precedente non si applica nel caso di pagamento rateale che abbia una durata uguale o superiore ai 15 anni". Il quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dai seguenti: "Gli acquirenti hanno facoltà di affittare l'alloggio in caso di collocamento a riposo, di trasferimento di residenza di ufficio, di accrescimento del nucleo familiare o per altri gravi motivi, previo consenso del Ministro per i lavori pubblici o del direttore generale delle Ferrovie dello Stato, per gli alloggi costruiti dalle Ferrovie dello Stato stesse, i quali possono delegare tale facoltà ai rispettivi organi periferici dipendenti. Il consenso si intende tacitamente accordato nel caso che entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda non sia stata comunicata risposta". L'ultimo comma dello stesso è abrogato.
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