Art. 12
LEGGE 27 aprile 1962, n. 231
In vigore dal 1 giu 1962
Il secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:
"Hanno diritto alla cessione in proprietà dell'alloggio tutti coloro che ne sono tuttora in godimento".
L'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, è sostituito dal seguente:
"Il prezzo di cessione degli alloggi è dato dal valore venale di esso al momento della domanda di cessione, ridotto dal 40 per cento, nonchè di un ulteriore 0,50 per cento per ogni anno di effettiva occupazione".
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