Art. 13
LEGGE 27 aprile 1962, n. 231
In vigore dal 1 giu 1962
Il primo e il secondo comma dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:
"Le cooperative già costituite ai sensi dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e che abbiano usufruito del contributo dello Stato per la costruzione di alloggi, possono trasformarsi in cooperative a proprietà individuale mediante deliberazione dell'assemblea dei soci.
L'assegnatario di alloggio di cooperativa a proprietà indivisa ha comunque il diritto di ottenere il riscatto dell'alloggio costruito con il contributo dello Stato e di cui egli è assegnatario, alle condizioni previste dalla presente legge per gli alloggi degli Istituti delle case popolari.
La misura del contributo dello Stato da considerarsi nella determinazione del prezzo di cessione degli alloggi di cui ai comuni precedenti sarà quella risultante dai piani finanziari approvati dai competenti organi del Ministero dei lavori pubblici.
Alle cooperative a proprietà indivisa che si trasformano in cooperative a proprietà individuale avvalendosi della facoltà prevista dal presente articolo si applicano, se del caso, le disposizioni dell'articolo 139 del testo unico suddetto".
Storico versioni
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