Art. 20
LEGGE 18 marzo 1958, n. 311
In vigore dal 16 apr 1958
L'indennità di carica per i rettori delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, prevista dalla tabella C annessa al testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è stabilita nella misura annua di lire 100.000 lorde, con effetto dall'anno accademico 1957-58.
In aggiunta, a detta indennità, ai rettori e direttori è, altresì, corrisposta l'indennità supplementare di carica di cui al secondo comma dell' del decreto - legge 7 maggio 1948, n. 1003, in misura raddoppiata rispetto a quelle indicate nel comma medesimo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-18;311#art-20