Art. 22
LEGGE 18 marzo 1958, n. 311
In vigore dal 27 feb 1962
Al Ministro per la pubblica istruzione è data facoltà di disporre comandi di presidi o professori di istituti di istruzione media, semprechè il preside o il professore sia in possesso di abilitazione alla libera docenza e sia proposto per il conferimento dell'incarico universitario d'insegnamento di disciplina fondamentale.
La relativa spesa fa carico al capitolo di bilancio in cui sono stanziati i fondi per gli incarichi di insegnamento universitario.
Le disposizioni dei precedenti comuni si applicano, altresì, nei confronti dei professori appartenenti ai ruoli degli Istituiti di istruzione media comandati per l'insegnamento di lingua straniera nelle Facoltà di economia e commercio, anche se non abilitati alla libera docenza.
I comandi di cui al presente articolo non possono superare in alcun caso, in ciascun anno accademico, il numero complessivo di settanta, da attribuire secondo criteri che saranno fissati mediante regolamento ministeriale
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