Art. 31
LEGGE 18 marzo 1958, n. 311
In vigore dal 16 apr 1958
La presente legge entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I benefici economici previsti dalla presente legge, salve le diverse disposizioni particolari, decorrono dal 1° gennaio 1958.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 18 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MORO - MEDICI
Visto, il
Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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