Art. 23
LEGGE 18 marzo 1958, n. 311
In vigore dal 16 apr 1958
Ai professori universitari si applicano, in tutto ciò che non sia disciplinato dalla presente legge o da leggi e regolamenti speciali, le norme stabilite per i dipendenti civili dello Stato.
È fatta salva l'applicazione del principio fissato nell', lettera b) della legge 20 dicembre 1954, n. 1181.
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