Art. 15
LEGGE 18 marzo 1958, n. 311
In vigore dal 16 apr 1958
I professori universitari sono collocati a riposo con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui compiono il 75° anno di età.
Ai professori collocati a riposo può essere conferito il titolo di professore emerito o di professore onorario, ai sensi dell'art. 111 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Nulla è innovato alle disposizioni del comma ultimo dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore sopra citato.
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