Art. 6

LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

In vigore dal 16 apr 1958
I professori hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche, sia di esercitazioni di seminario, di laboratorio o di clinica, tante ore settimanali quante la natura e la estensione dell'insegnamento stesso richiedano e sono tenuti ad impartire le lezioni settimanali in non meno di tre giorni distinti. Agli obblighi di cui al precedente comma i professori sono tenuti anche nel caso in cui alla rispettiva cattedra siano addetti aiuti, assistenti o lettori. Nel caso di discipline biennali o triennali, per le quali l'ordinamento didattico prevede due o tre esami annuali, il professore di ruolo è tenuto, solo su richiesta del Consiglio di facoltà, o del Senato accademico, o del Ministro per la pubblica istruzione, a impartire, oltre all'insegnamento annuale di cui al primo comma, anche un secondo insegnamento annuale, senza retribuzione alcuna. I professori hanno, altresì, l'obbligo di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione o alla esplicazione della propria attività di collaborazione nei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili: di partecipare alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse cui siano chiamati, quali adunanze dei Consigli delle Università od Istituti superiori, Commissioni per prove di profitto o per esami di laurea, o diploma, e per esami di Stato, Commissioni per nomine di professori di ruolo o per abilitazioni alla libera docenza, Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre d'istituti d'istruzione secondaria e simili.
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