Art. 2

LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

In vigore dal 16 apr 1958
Le deliberazioni concernenti l'assegnazione alle discipline previste dallo statuto di ciascuna Università o Istituto d'istruzione superiore dei posti di ruolo disponibili nell'organico di ciascuna Facoltà o Scuola, quelle relative alle proposte di apertura di concorso e quelle riguardanti la procedura per i trasferimenti, sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei professori di ruolo appartenenti alla stessa Facoltà o Scuola, tenuto conto di quanto stabilito dal successivo art. 14, relativamente alla partecipazione dei professori fuori ruolo alle adunanze di Facoltà.
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