Art. 10

LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

In vigore dal 16 apr 1958
Per eccezionali e giustificate ragioni di studio o di ricerca scientifica che richiedano la sua permanenza, all'estero, il professore universitario può essere collocato in congedo per la durata di un intero anno solare. Il congedo è accordato dal Ministro, sentita la Facoltà cui il professore appartiene, e non può essere rinnovato nell'anno successivo. Durante il periodo di congedo di cui ai precedenti commi il professore conserva la sua qualità di professore di ruolo in servizio attivo agli effetti della carriera e del trattamento economico. Il congedo straordinario ed il collocamento in aspettativa per infermità o per motivi di famiglia sono disposti dal Ministro, su domanda dei professori interessati corredata del parere del rettore dell'Università o del direttore dell'Istituto superiore di appartenenza, secondo le norme previste dal testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Sono altresì disposti con decreto Ministeriale il congelo e l'aspettativa di cui agli articoli 36 e 67 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.
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