Art. 13

LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

In vigore dal 16 apr 1958
Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, però, delle dimissioni può essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio. I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facoltà o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La riammissione e disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
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