Art. 13 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

Art. 13

LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

In vigore dal 16 apr 1958
Ai professori universitari si applicano le disposizioni di cui agli articoli 114, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1957, n. 17. L'accettazione, però, delle dimissioni può essere ritardata, ma non rifiutata per motivi di servizio. I professori cessati dal servizio per dimissioni possono essere riammessi in servizio su proposta di una Facoltà o Scuola entro i limiti dei posti del rispettivo ruolo e previo parere favorevole della prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. La riammissione e disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
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