Art. 12
LEGGE 18 marzo 1958, n. 311
In vigore dal 29 dic 1988
Ferma restando la composizione della Corte di disciplina stabilita dall' della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, ai professori universitari di ruolo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 87, 88, 89, 90 e 91 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
Ad essi si applicano, inoltre, in quanto non contrastino con quelle del citato testo unico, le norme contenute negli articoli 85, 91, 96, 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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