Art. 16
LEGGE 18 marzo 1958, n. 311
In vigore dal 16 apr 1958
I professori di ruolo conseguono, per anzianità cinque coefficienti di stipendio, le cui misure annue lorde iniziali sono stabilite dall'annessa tabella B.
Il quinto coefficiente di stipendio è assegnato all'atto della nomina in ruolo ai professori straordinari il quarto è attribuito al conseguimento della nomina ad ordinario.
Gli altri coefficienti di stipendio previsti dalla annessa tabella sotto attribuiti, progressivamente, al compimento dei periodi di anzianità di servizio stabiliti dalla stessa tabella.
Ai professori spettano, in rapporto a ciascun coefficiente di stipendio, aumenti periodici biennali ai sensi del terzo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
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