Art. 1
LEGGE 18 marzo 1958, n. 311
In vigore dal 16 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
L'immissione nel ruolo dei professori di Università o di Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso.
Fino all'emanazione di nuove norme, nulla è innovato alle disposizioni in vigore, concernenti i concorsi a cattedre universitarie.
Storico versioni
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