Art. 1 · LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

Art. 1

LEGGE 18 marzo 1958, n. 311

In vigore dal 16 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L'immissione nel ruolo dei professori di Università o di Istituti di istruzione superiore si consegue a seguito di pubblico concorso. Fino all'emanazione di nuove norme, nulla è innovato alle disposizioni in vigore, concernenti i concorsi a cattedre universitarie.
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