Art. 6

LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

In vigore dal 1 mag 1958
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori così composta: 1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede; 2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile; 3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste; 4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative, e due rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute; 5) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Per ciascun componente è nominato un supplente. I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio.
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