Art. 6
LEGGE 13 marzo 1958, n. 250
In vigore dal 1 mag 1958
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una Commissione centrale per l'assicurazione dei pescatori così composta:
1) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;
3) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e foreste;
4) tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali più rappresentative, e due rappresentanti delle cooperative, designati dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute;
5) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Per ciascun componente è nominato un supplente.
I componenti la Commissione centrale sono nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e durano in carica per un biennio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;250#art-6