Art. 5

LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

In vigore dal 1 mag 1958
Contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali è data facoltà ai pescatori autonomi, alle cooperative ed alle compagnie di ricorrere alla Commissione centrale, di cui all', entro trenta giorni dalla notifica delle decisioni di cui all'alinea d) dell'.
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