Art. 1

LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

In vigore dal 14 ott 2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie, beneficiano del trattamento degli assegni familiari nel settore dell'industria e sono assicurate per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale; per le malattie presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e per gli infortuni e le malattie professionali con le modalità previste dalla legge 17 agosto 1935, n. 1765, e successive modificazioni. Le predette assicurazioni, ad eccezione del trattamento degli assegni familiari, sono dovute altresì a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie. Tali persone, sia associate in cooperative o compagnie, sia autonome, sono i marittimi previsti dall'art. 115 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, che esercitano la pesca quale loro attività professionale con natanti non superiori alle 10 tonnellate di stazza lorda, e quelli che sono pescatori di mestiere delle acque interne, forniti di licenza ai sensi dell' del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con il regio decreto-legge dell'11 aprile 1938, n. 1183, e che non lavorino alle dipendenze di terzi come concessionari di specchi d'acqua, aziende vallive di pescicoltura, ecc.
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