Art. 3

LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

In vigore dal 1 mag 1958
Presso ogni Amministrazione provinciale è istituita una Commissione provinciale per l'assicurazione dei pescatori delle acque interne presieduta dal presidente dell'Amministrazione provinciale o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonchè da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Presso ogni Compartimento marittimo è istituita una Commissione compartimentale per la assicurazione dei pescatori marittimi presieduta dal comandante il Compartimento marittimo o da un suo delegato e composta dal capo circolo dell'Ispettorato del lavoro o da un suo delegato, da tre rappresentanti dei lavoratori, designati dalle organizzazioni sindacali provinciali più rappresentative, da due rappresentanti delle cooperative, designati dalle organizzazioni provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, nonchè da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. I componenti delle Commissioni sono nominati dal prefetto della sede compartimentale e durano in carica per un biennio.
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