Art. 7
LEGGE 13 marzo 1958, n. 250
In vigore dal 1 mag 1958
La Commissione centrale ha i seguenti compiti:
a) decidere inappellabilmente sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni provinciali e compartimentali;
b) formulare, in base alle risultanze della gestione, proposte al Ministero del lavoro e della previdenza sociale sia per quanto riguarda la revisione della quota di concorso dello Stato sia per la modifica delle quote di contributo indicate nel successivo ;
c) proporre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale quanto ritenuto necessario per una migliore applicazione della presente legge.
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