Art. 12
LEGGE 13 marzo 1958, n. 250
In vigore dal 1 mag 1958
I contributi di cui all'articolo precedente a carico delle compagnie, delle cooperative e dei lavoratori autonomi sono riscossi dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il contributo a carico dello Stato di cui all'articolo precedente è versato all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate semestrali anticipate salvo conguaglio alla fine di ciascun esercizio sulla base delle risultanze degli elenchi di cui all', alinea b) e c), della presente legge.
Il contributo a carico delle cooperative, delle compagnie e dei pescatori autonomi e quello a carico dello Stato costituiscono un fondo denominato: "Fondo versamento addetti alla piccola pesca".
Alla spesa di lire 750 milioni relativa all'esercizio 1957-58 si provvederà a carico del fondo destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;250#art-12