Art. 15

LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

In vigore dal 1 mag 1958
Le persone assicurate di cui all', che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno superato l'età di quarantacinque anni e non quella di sessanta, possono riscattare il periodo scoperto di contribuzione, a partire dal quarantaseiesimo anno di età, versando il solo contributo base dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purchè dimostrino di aver esercitato il mestiere di pescatore durante il periodo per il quale intendono avvalersi della facoltà di riscatto.
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