Art. 11
LEGGE 13 marzo 1958, n. 250
In vigore dal 21 mag 1988
Agli oneri relativi alle assicurazioni di invalidità, vecchiaia, tubercolosi e malattie di cui alla presente legge si farà fronte con le seguenti contribuzioni:
a) a carico delle cooperative, delle compagnie e dei lavoratori autonomi nella misura indicata, dalle rispettive norme vigenti, ad eccezione di quelle per la assistenza malattia che sono determinate nella misura mensile di lire 600 per ciascun pescatore;
b) a carico dello Stato nella misura di lire 600 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro le malattie, ad integrazione dell'onere contributivo posto a carico dei pescatori, e di lire 150 milioni annui in favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in attuazione dell' della legge 4 aprile 1952, n. 218. Le rate del contributo dello Stato per l'esercizio finanziario 1957-58 maturate sino all'entrata in vigore della presente legge sono attribuite per intero al fondo per l'adeguamento delle pensioni. (3)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-13;250#art-11