Art. 10

LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

In vigore dal 2 nov 1961
Agli effetti del computo dei contributi assicurativi il salario convenzionale dei pescatori è fissato in lire 400 giornaliere per n. 20 giornate al mese. La misura del salario convenzionale ed il numero delle giornate lavorative mensili possono essere modificati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti i Ministeri della marina mercantile e della agricoltura e foreste rispettivamente per i pescatori marittimi e per quelli delle acque interne, nonchè la Commissione centrale di cui al precedente . I contributi riguardanti le assicurazioni contro le malattie sono stabiliti nella misura fissa di lire 1300 mensili, comprensiva del concorso da parte dello Stato di cui al successivo .
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