Art. 8

LEGGE 13 marzo 1958, n. 250

In vigore dal 1 mag 1958
Le spese per il funzionamento della Commissione centrale di cui all' e delle Commissioni provinciali e compartimentali di cui all', sono a carico degli Istituti di previdenza ed assistenza interessati, secondo le disposizioni che saranno emanate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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