Convenzione
Art. 13
In vigore dal 15 apr 1958
I due Stati contraenti s'impegnano a facilitare, del loro meglio, nel quadro delle rispettive legislazioni; la costruzione e l'esercizio delle opere progettate e ad adottare le disposizioni necessarie a tale scopo, specialmente per quanto riguarda la materia doganale, l'importazione ed esportazione dei materiali da costruzione, il finanziamento ed il servizio dei pagamenti.
Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle
imposte dirette statali e degli enti locali.
In caso di doppia imposizione le autorità italiane e svizzere si consulteranno al fine di stipulare un accordo per evitare la doppia imposizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;215#art-c-13