Convenzione
Art. 15
In vigore dal 15 apr 1958
Dieci anni prima della scadenza delle concessioni, saranno iniziate
conversazioni tra i due Governi allo scopo di accordarsi sui seguenti punti:
a) se le concessioni devono essere rinnovate e a quali
condizioni;
b) se, e a quali condizioni, i due Stati devono ciascuno far uso del loro diritto di riversione;
c) se l'esercizio delle opere deve cessare.
Nei casi di cui ai punti a) e b) del primo capoverso di questo
articolo, i quantitativi di forza idraulica spettanti alla Svizzera e all'Italia saranno mantenuti nei valori indicati negli della presente Convenzione e le condizioni del nuovo regime saranno stabilite in modo da assicurare ai due Stati vantaggi in egual misura.
Il diritto di riversione si applica, per ciascuno Stato, alle
installazioni situate sul proprio territorio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;215#art-c-15