Convenzione
Art. 4
In vigore dal 15 apr 1958
Tenuto conto della derivazione di 97 milioni di mc. di acqua verso l'Adda e del salto disponibile in Svizzera a valle della località, "Ponte del Gallo" resta convenuto che la potenza idraulica media spettante alla Svizzera è di 26.850 cavalli teorici.
In corrispondenza la Svizzera avrà diritto ad una quantità di
energia elettrica producibile nell'impianto di Premadio e ad una parte della potenza, disponibile nell'impianto stesso. L'energia e la potenza spettanti alla Svizzera sono fissate rispettivamente a 128 milioni di kWh all'anno e a 64.000 kW. La Confederazione svizzera potrà disporne in quelle forme ed in quelle condizioni che riterrà utili.
L'energia e la potenza elettriche spettanti alla Svizzera ed ivi
trasportate saranno esentate dalla Repubblica italiana da qualsiasi tassa, canone o limitazione di diritto pubblico in modo che questa energia possa essere liberamente trasportata in Svizzera e sia, sotto ogni riguardo, nella stessa situazione in cui sarebbe se fosse stata prodotta sul territorio svizzero. La costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni elettriche che servono al trasporto di questa energia in Svizzera restano tuttavia sottoposte, in Italia, alla legislazione italiana in materia.
L'energia e la potenza elettriche spettanti alla Svizzera non
potranno essere utilizzate fuori del suo territorio se non conformemente alle norme giuridiche svizzere sull'esportazione dell'energia elettrica. Resta inteso che il Governo svizzero non porrà ostacoli all'impiego in Italia della parte di tale energia corrispondente alla quantità spettante all'Italia, in conformità dell' della presente Convenzione, e ciò semprechè il Governo italiano conceda in cambio l'autorizzazione ad utilizzare in Svizzera detta quantità.
Storico versioni
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