Convenzione
Art. 6
In vigore dal 15 apr 1958
La concessione italiana sarà accordata al beneficiario designato dal Governo svizzero. Essa si estenderà alla parte italiana delle sezioni di corso d'acqua, il cui salto e la cui portata saranno valorizzati nell'impianto detto di Livigno.
In caso di cambiamento del beneficiario della concessione svizzera il Governo italiano trasferirà la concessione italiana al nuovo beneficiario designato dal Governo svizzero.
Storico versioni
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