Convenzione

Art. 5

In vigore dal 15 apr 1958
Il diritto di utilizzare la forza idraulica dello Spol, mediante la creazione un serbatoio nelle valli di Livigno e de l'Ova dal Gall, sarà concesso, per il territorio di ciascuno dei due Stati contraenti, dalle rispettive autorità competenti.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215#art-c-5

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