Convenzione

Art. 1

In vigore dal 15 apr 1958
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spöl LA REPUBBLICA ITALIANA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA ritenendo che l'utilizzazione delle acque dello Spol presente un considerevole interesse per lo sviluppo delle risorse elettriche dei due Paesi e per il soddisfacimento delle necessità delle rispettive economie, considerando che la derivazione di parte di dette acque sul versante italiano dell'Adda, secondo la proposta italiana da un lato, e la creazione del bacino di accumulazione a Livigno, secondo la proposta svizzera dall'altro lato, costituiscono due modi di utilizzazione delle risorse idrauliche di tronchi di corsi d'acqua situati, nella loro sezione a monte, sul territorio italiano e, nella loro sezione a valle, sul territorio svizzero, hanno riconosciuto che ciascuno dei due Stati aveva diritto ad una parte dell'energia idraulica in proporzione al salto e alla portata naturale di propria pertinenza di tali sezioni e che le rispettive utilizzazioni, realizzabili mediante due sistemi distinti, dovevano essere oggetto di decisioni concordate, tenuto conto, degli interessi esistenti e delle differenti legislazioni dei due Stati. Esse hanno quindi convenuto che era opportuno per i due Stati concedere di comune accordo, ai richiedenti italiani e svizzeri, il diritto di realizzare le opere occorrenti per l'utilizzazione dell'energia, idraulica, fissare le quantità di potenza idraulica a cui ciascuno dei due Stati ha diritto nei due sistemi di utilizzazione e procedere in seguito, su questa base, ad uno scambio di quantità corrispondenti di potenza e di energia elettrica in modo che ciascuno dei concessionari possa, disporne, per quanto possibile, nelle stesse condizioni che se l'energia idraulica utilizzata fosse di sovranità di un solo ed unico Stato. A questo scopo esse hanno deciso di stipulare una convenzione internazionale ed hanno nominato i loro plenipotenziari, e precisamente: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Sua Eccellenza Maurilio COPPINI, Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Svizzera, IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO il Signor Max PETITPIERRE, Consigliere federale, Capo del Dipartimento politico federale, i quali, dopo di essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona; e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Il Governo svizzero dà il suo consenso a che il Governo italiano assenta la concessione di derivare dal loro corso naturale una parte delle acque dello Spoel che scorrono successivamente dal territorio italiano in quello svizzero, e di utilizzare la corrispondente forza idraulica sul versante italiano dell'Adda, in conformità delle clausole della presente Convenzione e mediante la concessione complementare del Governo svizzero, per la parte di forza idraulica ricavabile sul territorio svizzero.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215#art-c-1

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