Convenzione
Art. 9
In vigore dal 15 apr 1958
Spetterà al concessionario designato dal Governo svizzero
acquistare in territorio italiano, secondo la legislazione italiana, i beni immobili e i diritti di terzi necessari alla costruzione e all'esercizio del serbatoio di Livigno. Il Governo italiano a questo scopo ammetterà il concessionario a beneficiare del diritto di esproprio.
Resta inteso che il concessionario sarà tenuto a ricostruire il
fabbricato della dogana italiana di Ponte del Gallo e a ripristinare le vie di comunicazione interrotte sia dallo sbarramento che dall'invaso.
Il Governo svizzero si riserva di imporre al concessionario gli
obblighi necessari per proteggere il Parco nazionale svizzero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;215#art-c-9