Convenzione

Art. 9

In vigore dal 15 apr 1958
Spetterà al concessionario designato dal Governo svizzero acquistare in territorio italiano, secondo la legislazione italiana, i beni immobili e i diritti di terzi necessari alla costruzione e all'esercizio del serbatoio di Livigno. Il Governo italiano a questo scopo ammetterà il concessionario a beneficiare del diritto di esproprio. Resta inteso che il concessionario sarà tenuto a ricostruire il fabbricato della dogana italiana di Ponte del Gallo e a ripristinare le vie di comunicazione interrotte sia dallo sbarramento che dall'invaso. Il Governo svizzero si riserva di imporre al concessionario gli obblighi necessari per proteggere il Parco nazionale svizzero.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215#art-c-9

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