Convenzione
Art. 14
In vigore dal 15 apr 1958
In caso di mancata ultimazione delle opere, d'interruzione
dell'esercizio o di qualsiasi altra causa di decadenza prevista negli atti di concessione, i Governi dei due Stati contraenti prenderanno, di comune accordo, i provvedimenti che riterranno più appropriati alla situazione ed, eventualmente, accorderanno nuove concessioni.
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