Convenzione
Art. 16
In vigore dal 15 apr 1958
Durante il periodo di costruzione i due Governi si riservano di
costituire una Commissione di sorveglianza composta di quattro membri, di cui due saranno designati dal Governo svizzero e due dal Governo italiano.
Detta Commissione controllerà l'esecuzione dei lavori e
presenterà le proprie osservazioni sotto forma di rapporto alle competenti autorità svizzere e italiane.
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