Convenzione

Art. 16

In vigore dal 15 apr 1958
Durante il periodo di costruzione i due Governi si riservano di costituire una Commissione di sorveglianza composta di quattro membri, di cui due saranno designati dal Governo svizzero e due dal Governo italiano. Detta Commissione controllerà l'esecuzione dei lavori e presenterà le proprie osservazioni sotto forma di rapporto alle competenti autorità svizzere e italiane.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215#art-c-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo