Convenzione
Art. 11
In vigore dal 15 apr 1958
Sia il progetto di massima che quello esecutivo delle opere saranno
predisposti a cura dei concessionari.
Essi saranno sottoposti, con tutte le necessarie relazioni
giustificative, ai Governi dei due Stati contraenti e non potranno essere eseguiti se non dopo che le autorità competenti dei due Stati si saranno dichiarato d'accordo per la loro approvazione.
Tutte le opere saranno esercite e mantenute dai concessionari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-26;215#art-c-11