Convenzione

Art. 11

In vigore dal 15 apr 1958
Sia il progetto di massima che quello esecutivo delle opere saranno predisposti a cura dei concessionari. Essi saranno sottoposti, con tutte le necessarie relazioni giustificative, ai Governi dei due Stati contraenti e non potranno essere eseguiti se non dopo che le autorità competenti dei due Stati si saranno dichiarato d'accordo per la loro approvazione. Tutte le opere saranno esercite e mantenute dai concessionari.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215#art-c-11

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