Convenzione

Art. 8

In vigore dal 15 apr 1958
Lo sbarramento sarà costruito in modo da garantire il massimo di sicurezza per la Svizzera, in conformità della legislazione svizzera in vigore. Esso sarà disposto in modo da consentire alle acque uno sbocco libero sufficiente perché le piene possano defluire in qualsiasi momento senza che il livello del lago si elevi oltre la quota stabilita nel precedente articolo. L'ubicazione della centrale idroelettrica sarà determinata nell'atto di concessione svizzera o anche al momento dell'approvazione del progetto esecutivo.
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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;215#art-c-8

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