Convenzione
Art. 17
In vigore dal 15 apr 1958
Durante il periodo di esercizio, il controllo sarà esercitato
nelle condizioni previste dagli atti di concessione. Ogni Governo concederà ogni facilitazione affinché i funzionari dell'altro Stato, incaricati di tale controllo, nonché il personale del concessionario possano svolgere il loro compito. I nomi dei funzionari saranno comunicati reciprocamente.
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