Convenzione
Art. 18
In vigore dal 15 apr 1958
Se tra i due Governi dovesse nascere qualche vertenza circa
l'applicazione o l'interpretazione della presente Convenzione o per quanto concerne una delle concessioni contemplate dalla Convenzione stessa, essa verrà sottoposta, nel caso non sia stata risolta in un tempo ragionevole per via diplomatica o per altre vie amichevoli, ad un tribunale arbitrale la cui sentenza sarà obbligatoria.
Detto tribunale arbitrale sarà composto di due membri e di un
super arbitrio. Ciascuno dei due Governi nominerà un membro. Il superarbitro, che non dovrà avere la nazionalità di nessuno dei due Paesi, sarà designato di comune accordo tra i due Governi.
Se la comune designazione del superarbitro non avrà avuto luogo
entro il termine di sei mesi dalla data in cui uno dei due Governi avrà proposto il regolamento arbitrale della vertenza, si procederà a tale designazione applicando per analogia l'articolo 45, 4° comma e seguenti, della Convenzione dell'Aja del 18 ottobre 1907 per il regolamento pacifico dei conflitti internazionali.
Ogni controversia che potesse sorgere tra i due Governi circa
l'interpretazione e l'esecuzione della sentenza arbitrale sarà sottoposta al giudizio del tribunale che ha emesso la sentenza.
Resta inteso che il presente articolo sarà applicabile ad ogni
vertenza che, secondo l'avviso di uno dei due Governi, riguardi sia l'applicazione o l'interpretazione della Convenzione o di una delle concessioni contemplate dalla Convenzione stessa, che l'interpretazione o l'esecuzione della sentenza arbitrale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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