Art. 17
Convenzione

Art. 17

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In vigore dal 15 apr 1958
Durante il periodo di esercizio, il controllo sarà esercitato nelle condizioni previste dagli atti di concessione. Ogni Governo concederà ogni facilitazione affinché i funzionari dell'altro Stato, incaricati di tale controllo, nonché il personale del concessionario possano svolgere il loro compito. I nomi dei funzionari saranno comunicati reciprocamente.
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